Art. 10 1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' inserito il seguente art. 11-bis: «Art. 11-bis (Calcolo del valore convenzionale del patrimonio abitativo di genitori, suoceri o figli). - 1. Per il calcolo del valore convenzionale del patrimonio abitativo di genitori, suoceri o figli del richiedente ai fini dell'art. 46, commi 2 e 2-bis, della legge, si applicano i coefficienti correttivi relativi alla vetusta' e allo stato di conservazione e manutenzione.»