Art. 10 
  1.  Dopo  l'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della   Giunta
provinciale 15  luglio  1999,  n.  42,  e  successive  modifiche,  e'
inserito il seguente art. 11-bis: 
  «Art. 11-bis  (Calcolo  del  valore  convenzionale  del  patrimonio
abitativo di genitori, suoceri o figli). -  1.  Per  il  calcolo  del
valore convenzionale del patrimonio abitativo di genitori, suoceri  o
figli del richiedente ai fini dell'art. 46, commi 2  e  2-bis,  della
legge, si applicano i coefficienti correttivi relativi alla  vetusta'
e allo stato di conservazione e manutenzione.»