Art. 11 
  1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15
luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 12 (Situazione economica). - 1. Ai  richiedenti  agevolazioni
edilizie per la costruzione, l'acquisto, il  recupero  di  abitazioni
destinate al fabbisogno abitativo  primario  nonche'  ai  richiedenti
l'assegnazione  di  aree   destinate   all'edilizia   agevolata,   e'
attribuito,  in  base  al  VSE  del  nucleo  familiare,  il  seguente
punteggio: 
  a) prima fascia di reddito: 10 punti per un VSE da 0 a 3,20; 
  b) seconda fascia di reddito: 
  1) 9 punti per un VSE da 3,21 a 3,60; 
  2) 8 punti per un VSE da 3,61 a 4,00; 
  3) 7 punti per un VSE da 4,01 a 4,40; 
    c) terza fascia di reddito: 
  1) 6 punti per un VSE da 4,41 a 4,70; 
  2) 5 punti per un VSE da 4,71 a 5,00; 
    d) quarta fascia di reddito: 
  1) 4 punti per un VSE da 5,01 a 5,20; 
  2) 3 punti per un VSE da 5,21 a 5,40.»