Art. 11 1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 12 (Situazione economica). - 1. Ai richiedenti agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto, il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario nonche' ai richiedenti l'assegnazione di aree destinate all'edilizia agevolata, e' attribuito, in base al VSE del nucleo familiare, il seguente punteggio: a) prima fascia di reddito: 10 punti per un VSE da 0 a 3,20; b) seconda fascia di reddito: 1) 9 punti per un VSE da 3,21 a 3,60; 2) 8 punti per un VSE da 3,61 a 4,00; 3) 7 punti per un VSE da 4,01 a 4,40; c) terza fascia di reddito: 1) 6 punti per un VSE da 4,41 a 4,70; 2) 5 punti per un VSE da 4,71 a 5,00; d) quarta fascia di reddito: 1) 4 punti per un VSE da 5,01 a 5,20; 2) 3 punti per un VSE da 5,21 a 5,40.»