Art. 14 
  1. La  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  30  del  decreto  del
Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42,  e'  cosi'
sostituita: 
  «a)  un  certificato  della   commissione   sanitaria   competente,
attestante l'invalidita' o l'handicap nonche'  l'eventuale  stato  di
gravita' dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104;» 
  2. Dopo la lettera a) del comma 1  dell'art.  30  del  decreto  del
Presidente della  Giunta  provinciale  15  luglio  1999,  n.  42,  e'
inserita la seguente lettera a-bis): 
  «a-bis) per le persone che hanno  compiuto  l'ottantesimo  anno  di
eta', in sostituzione del certificato di  cui  alla  lettera  a),  un
certificato medico attestante la menomazione o limitazione funzionale
permanente;»