Art. 14 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituita: «a) un certificato della commissione sanitaria competente, attestante l'invalidita' o l'handicap nonche' l'eventuale stato di gravita' dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;» 2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' inserita la seguente lettera a-bis): «a-bis) per le persone che hanno compiuto l'ottantesimo anno di eta', in sostituzione del certificato di cui alla lettera a), un certificato medico attestante la menomazione o limitazione funzionale permanente;»