Art. 18 1. L'art. 38 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituito: «Art. 38 (Acquisto di un'abitazione nel comune del luogo di lavoro). - 1. Qualora il richiedente sia proprietario di un'abitazione non facilmente raggiungibile dal posto di lavoro, ma facilmente raggiungibile dal luogo di residenza, per tale abitazione la causa di esclusione prevista dall'art. 45, comma 1, lettera b), della legge non trova applicazione se il richiedente intende acquistare un'abitazione nel comune in cui ha il suo posto di lavoro. La raggiungibilita' dell'abitazione e' determinata ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge.»