Art. 18 
  1. L'art. 38 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15
luglio 1999, n. 42, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 38  (Acquisto  di  un'abitazione  nel  comune  del  luogo  di
lavoro).  -  1.  Qualora   il   richiedente   sia   proprietario   di
un'abitazione non facilmente raggiungibile dal posto  di  lavoro,  ma
facilmente raggiungibile dal luogo di residenza, per tale  abitazione
la causa di esclusione prevista dall'art. 45, comma  1,  lettera  b),
della  legge  non  trova  applicazione  se  il  richiedente   intende
acquistare un'abitazione nel comune in cui ha il suo posto di lavoro.
La raggiungibilita' dell'abitazione e' determinata ai sensi dell'art.
43, comma 2, della legge.»