Art. 2 
  1.  Dopo  l'art.  6  del  decreto  del  Presidente   della   Giunta
provinciale 15  luglio  1999,  n.  42,  e  successive  modifiche,  e'
inserito il seguente art. 6-bis: 
  «Art. 6-bis (Livelli di valutazione delle  prestazioni).  -  1.  In
attuazione dell'art. 4, comma 3, del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 11  gennaio  2011,  n.  2,  sono  stabiliti  i  livelli  di
valutazione  delle  prestazioni  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo. 
  2. Sono prestazioni di primo livello: 
  a) gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,  della  legge,  salvo
quelli di cui al comma 3 del presente articolo e quelli  per  cui  la
situazione economica non e' rilevata; 
  b)  l'assegnazione  di  aree   destinate   all'edilizia   abitativa
agevolata ai sensi dell'art. 82 della legge. 
  3. Sono prestazioni di terzo livello gli  interventi  di  emergenza
per gravi casi sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numero
2, della legge.»