Art. 2 1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' inserito il seguente art. 6-bis: «Art. 6-bis (Livelli di valutazione delle prestazioni). - 1. In attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono stabiliti i livelli di valutazione delle prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Sono prestazioni di primo livello: a) gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, della legge, salvo quelli di cui al comma 3 del presente articolo e quelli per cui la situazione economica non e' rilevata; b) l'assegnazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'art. 82 della legge. 3. Sono prestazioni di terzo livello gli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2, della legge.»