Art. 3 
  1. I commi 1 e 2 dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono cosi' sostituiti: 
  «1.  Agli  effetti  della  legge  e  del  presente  regolamento  si
considerano conviventi more uxorio: 
  a)  due  persone  che  hanno  figli  in  comune,  se   abitano   in
un'abitazione  comune  o  se  dichiarano  di  voler  abitare  insieme
nell'abitazione oggetto dell'agevolazione dopo il suo acquisto  o  la
sua ultimazione; 
  b) due persone non vincolate da rapporti di parentela, affinita'  o
adozione, da matrimonio o da un'unione civile, che abitano da  almeno
due anni in un'abitazione comune; 
  c) due persone che, pur non abitando in un'abitazione comune, hanno
figli minori in comune e non comprovano la  cessazione  del  rapporto
familiare. 
  2. Due persone conviventi more uxorio  possono  essere  ammesse  in
comune all'agevolazione edilizia, purche' siano entrambe in  possesso
dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione stessa.»