Art. 3 1. I commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono cosi' sostituiti: «1. Agli effetti della legge e del presente regolamento si considerano conviventi more uxorio: a) due persone che hanno figli in comune, se abitano in un'abitazione comune o se dichiarano di voler abitare insieme nell'abitazione oggetto dell'agevolazione dopo il suo acquisto o la sua ultimazione; b) due persone non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, che abitano da almeno due anni in un'abitazione comune; c) due persone che, pur non abitando in un'abitazione comune, hanno figli minori in comune e non comprovano la cessazione del rapporto familiare. 2. Due persone conviventi more uxorio possono essere ammesse in comune all'agevolazione edilizia, purche' siano entrambe in possesso dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione stessa.»