Art. 4 1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono inseriti i seguenti articoli 7-bis e 7-ter: «Art. 7-bis (Coniugi separati). - 1. Agli effetti della legge e del presente regolamento due coniugi sono considerati separati: a) in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il Presidente del tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi; b) in caso di separazione consensuale: 1) quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della separazione, oppure 2) dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile; c) in caso di domanda di nullita' del matrimonio, quando il tribunale ha ordinato la separazione temporanea. 2. L'agevolazione concessa e' revocata se, entro quattro anni dalla presentazione della domanda di agevolazione: a) non e' stata pronunciata la separazione giudiziale, nel caso di cui al comma 1, lettera a); b) non e' stata pronunciata la nullita' del matrimonio, nel caso di cui al comma 1, lettera c). 3. Su richiesta motivata, il termine di cui al comma 2 puo' essere prorogato. Art. 7-ter (Nucleo familiare). - 1. In deroga a quanto previsto all'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, ai fini delle prestazioni di primo livello di cui all'art. 6-bis, comma 2, del presente regolamento e dell'accesso agli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2, della legge, nonche' per le domande di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, sono considerati componenti del nucleo familiare: a) il richiedente; b) il coniuge non separato o il convivente more uxorio del richiedente; c) i figli minorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purche' conviventi con uno dei componenti stessi; d) i figli maggiorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del venticinquesimo anno di eta', purche' conviventi con uno dei componenti stessi e a carico ai fini IRPEF; e) i minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso uno dei componenti di cui alle lettere a) e b); f) i figli di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purche' conviventi con uno dei componenti stessi, con invalidita' civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidita' di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; g) i genitori di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), conviventi con uno dei componenti stessi da almeno due anni, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell'alloggio agevolato; h) fratelli e sorelle di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, conviventi da almeno due anni con uno dei componenti stessi, con invalidita' civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidita' di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell'alloggio agevolato. 2. Ai fini dell'ammissione ai contributi per il superamento o l'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 92 della legge e al capo 4 del presente regolamento, se la persona con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e' minorenne, si considera richiedente chi convive col minore ed esercita la responsabilita' genitoriale. 3. Il richiedente a carico ai fini IRPEF nell'ultimo anno di reddito considerato per il calcolo del VSE puo' essere ammesso alle agevolazioni edilizie per l'acquisto, la costruzione, il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario e all'assegnazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, solo nel caso in cui il suo coniuge o convivente more uxorio non sia risultato soggetto a carico ai fini IRPEF nel medesimo periodo. 4. Ai fini del calcolo dell'entita' del sussidio di emergenza per gravi casi sociali di cui all'art. 38 della legge, si considera il nucleo familiare di fatto di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.»