Art. 4 
  1.  Dopo  l'art.  7  del  decreto  del  Presidente   della   Giunta
provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono inseriti i seguenti  articoli
7-bis e 7-ter: 
  «Art. 7-bis (Coniugi separati). - 1. Agli effetti della legge e del
presente regolamento due coniugi sono considerati separati: 
  a) in caso  di  separazione  giudiziale,  dal  momento  in  cui  il
Presidente del tribunale ha disposto con  ordinanza  i  provvedimenti
temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi; 
  b) in caso di separazione consensuale: 
  1) quando il tribunale  ha  emesso  il  decreto  di  omologa  della
separazione, oppure 
  2) dalla data certificata nell'accordo di separazione  raggiunto  a
seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero  dalla  data
dell'atto  contenente  l'accordo  di  separazione  concluso   davanti
all'ufficiale dello stato civile; 
    c) in caso di domanda  di  nullita'  del  matrimonio,  quando  il
tribunale ha ordinato la separazione temporanea. 
  2. L'agevolazione concessa e' revocata se, entro quattro anni dalla
presentazione della domanda di agevolazione: 
  a) non e' stata pronunciata la separazione giudiziale, nel caso  di
cui al comma 1, lettera a); 
  b) non e' stata pronunciata la nullita' del matrimonio, nel caso di
cui al comma 1, lettera c). 
  3. Su richiesta motivata, il termine di cui al comma 2 puo'  essere
prorogato. 
  Art. 7-ter (Nucleo familiare). - 1. In  deroga  a  quanto  previsto
all'art. 12 del decreto del Presidente  della  Provincia  11  gennaio
2011, n. 2, e successive modifiche,  ai  fini  delle  prestazioni  di
primo  livello  di  cui  all'art.  6-bis,  comma  2,   del   presente
regolamento e dell'accesso agli interventi  di  emergenza  per  gravi
casi sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2,  della
legge, nonche' per le domande  di  assegnazione  di  un  alloggio  di
edilizia sociale, sono considerati componenti del nucleo familiare: 
  a) il richiedente; 
  b) il  coniuge  non  separato  o  il  convivente  more  uxorio  del
richiedente; 
  c) i figli minorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e
b), purche' conviventi con uno dei componenti stessi; 
  d) i figli maggiorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a)
e b), fino al compimento del venticinquesimo anno  di  eta',  purche'
conviventi con uno dei componenti stessi e a carico ai fini IRPEF; 
  e) i minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso uno  dei
componenti di cui alle lettere a) e b); 
  f) i figli di uno dei componenti di  cui  alle  lettere  a)  e  b),
purche' conviventi con uno dei  componenti  stessi,  con  invalidita'
civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento,  ciechi  civili  o
sordi, con invalidita' di guerra dalla prima alla quarta categoria  o
in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104; 
  g) i genitori di uno dei componenti di cui alle lettere  a)  e  b),
conviventi con uno dei componenti stessi da almeno due  anni,  se  il
richiedente si impegna ad accoglierli nell'alloggio agevolato; 
  h) fratelli e sorelle di uno dei componenti di cui alle lettere  a)
e b) del presente articolo, conviventi da almeno due anni con uno dei
componenti stessi, con invalidita' civile o del lavoro non  inferiore
al 74 per cento, ciechi civili o sordi,  con  invalidita'  di  guerra
dalla prima alla quarta categoria o  in  situazione  di  handicap  ai
sensi dell'art. 3  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  se  il
richiedente si impegna ad accoglierli nell'alloggio agevolato. 
  2. Ai fini dell'ammissione  ai  contributi  per  il  superamento  o
l'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art.  92  della
legge e al capo  4  del  presente  regolamento,  se  la  persona  con
menomazioni o limitazioni  funzionali  permanenti  e'  minorenne,  si
considera  richiedente  chi  convive  col  minore  ed   esercita   la
responsabilita' genitoriale. 
  3. Il richiedente a  carico  ai  fini  IRPEF  nell'ultimo  anno  di
reddito considerato per il calcolo del VSE puo' essere  ammesso  alle
agevolazioni edilizie per l'acquisto, la costruzione, il recupero  di
abitazioni   destinate   al   fabbisogno   abitativo    primario    e
all'assegnazione di aree destinate all'edilizia abitativa  agevolata,
solo nel caso in cui il suo coniuge o convivente more uxorio non  sia
risultato soggetto a carico ai fini IRPEF nel medesimo periodo. 
  4. Ai fini del calcolo dell'entita' del sussidio di  emergenza  per
gravi casi sociali di cui all'art. 38 della legge,  si  considera  il
nucleo familiare  di  fatto  di  cui  all'art.  29  del  decreto  del
Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.»