Art. 5 
  1.  Dopo  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente   della   Giunta
provinciale 15 luglio 1999,  n.  42,  e  successive  modifiche,  sono
inseriti i seguenti articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater: 
  «Art.  8-bis  (Valutazione  della  situazione  economica   per   le
prestazioni di primo livello). - 1. Ai fini della determinazione  del
VSE si considera la situazione economica  media  ("SEM")  del  nucleo
familiare nei due anni  antecedenti  l'anno  di  presentazione  della
domanda, se questa e' presentata dopo il 30 giugno, o  la  situazione
economica media del nucleo familiare nel penultimo e terzultimo  anno
antecedenti l'anno di  presentazione  della  domanda,  se  questa  e'
presentata entro il 30 giugno. Il VSE e' calcolato ai sensi dei commi
2 e 3. 
  2. La situazione  economica  media  ("SEM")  e'  calcolata  con  la
seguente formula: 
 
                  SEM = R1 + R2 
                        -------- + P2 
                            2 
 
dove per: 
    a)  R1  s'intende  la  somma  dei  redditi  annuali  di   ciascun
componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione,
ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del  Presidente  della
Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla  DURP  relativa  al
primo anno di reddito considerato; 
    b)  R2  s'intende  la  somma  dei  redditi  annuali  di   ciascun
componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione,
ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del  Presidente  della
provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla  DURP  relativa  al
secondo anno di reddito considerato; 
    c)  P2  s'intende  il  patrimonio  del  nucleo   familiare   come
individuato ai sensi dei commi 4, 5 e 6. 
  3. Il VSE si calcola dividendo la SEM per il fabbisogno annuale del
nucleo familiare di cui all'art. 7 del decreto del  Presidente  della
provincia 11 gennaio 2011, n.  2.  Il  risultato  e'  arrotondato  al
secondo decimale, per eccesso  se  il  terzo  decimale  e'  uguale  o
superiore a 5, oppure per difetto se inferiore a detto limite. 
  4.  Il  patrimonio  del  nucleo  familiare   e'   quello   rilevato
nell'ultima   DURP   considerata   ai   fini   dell'ammissione   alle
agevolazioni edilizie. Esso e' costituito da: 
    a) il patrimonio immobiliare, come  individuato  ai  sensi  degli
articoli 22 e 23  del  decreto  del  Presidente  della  provincia  11
gennaio 2011, n. 2, di ciascun componente del nucleo familiare; 
    b) il patrimonio  mobiliare,  come  individuato  ai  sensi  degli
articoli 24 e 25  del  decreto  del  Presidente  della  provincia  11
gennaio 2011, n. 2, di ciascun componente del nucleo familiare. 
  5. Nel patrimonio mobiliare non  si  considera  il  ricavato  della
cessione dell'abitazione principale nei cinque  anni  antecedenti  la
presentazione  della  domanda,  purche'   il   valore   convenzionale
dell'alloggio ceduto sia detratto  da  quello  dell'alloggio  oggetto
della domanda di agevolazione edilizia, ai sensi dell'art. 46,  comma
4, della legge.  Tale  eccezione  si  applica  limitatamente  ad  una
abitazione principale per nucleo familiare. 
  6. Il patrimonio del nucleo familiare, come  individuato  ai  sensi
dei commi 4 e 5, e' valutato nella misura del 20 per cento. 
  Art. 8-ter (Reddito minimo). - 1. Agli effetti dell'art. 45,  comma
1, lettera e), della legge, il nucleo familiare di cui all'art. 7-ter
deve disporre di un reddito medio netto annuo, senza tenere conto del
patrimonio e senza l'applicazione dei correttivi di cui agli articoli
14 e 16 del decreto del Presidente della provincia 11  gennaio  2011,
n. 2, che  corrisponde  almeno  all'importo  stabilito  come  reddito
minimo  di  inserimento  ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto   del
Presidente  della  Giunta  provinciale  11  agosto  2000,  n.  30,  e
successive modifiche. 
  Art.  8-quater  (Valutazione  della  situazione  economica  per  le
prestazioni di  terzo  livello).  -  1.  Ai  fini  dell'accesso  agli
interventi di emergenza per gravi casi sociali  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera d), numero 2, della legge, la  situazione  economica
del nucleo familiare e' valutata come previsto  dall'art.  8-bis  del
presente regolamento. 
  2. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche del nucleo
familiare di fatto ai sensi dell'art. 37, comma 3, della legge, e  ai
fini del calcolo dell'entita' del  sussidio  di  emergenza  ai  sensi
dell'art. 38 della legge, si considera la situazione economica  media
dei tre mesi antecedenti quello di presentazione della domanda. A tal
fine, oltre ai dati relativi al reddito di cui al capo II del decreto
del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2,  sono  rilevate
tutte le entrate degli ultimi tre  mesi,  ancorche'  fiscalmente  non
rilevanti. 
  3. Le seguenti entrate non sono considerate nel calcolo del reddito
per la valutazione della situazione economica media degli ultimi  tre
mesi del nucleo familiare di fatto: 
  a) il  Trattamento  di  fine  rapporto  (TFR)  riferito  a  periodi
lavorativi superiori a un anno, che e' valutato come patrimonio; 
  b) le entrate derivanti dai premi sussidio o da  altre  prestazioni
economiche di carattere socio-pedagogico corrisposte agli utenti  dei
progetti  di  inserimento  lavorativo,  dei  laboratori  protetti   e
riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi  di
riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari; 
  c) l'indennita' di accompagnamento di  cui  all'art.  3,  comma  1,
numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive
modifiche; 
  d) l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge  provinciale  12
ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche; 
  e) le entrate derivanti da compensi per gli affidamenti familiari. 
  4. In deroga a quanto previsto all'art. 19, comma 1, lettere b), c)
e d) del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio  2011,  n.
2, dalle entrate di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  vanno
detratti i seguenti importi, relativi agli ultimi tre mesi: 
  a) le spese mediche di cui all'art. 19, comma 1,  lettera  b),  del
decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n.  2,  anche
se non risultanti dalla dichiarazione dei  redditi,  al  lordo  della
franchigia; 
  b) altre spese documentate sostenute dalla  famiglia,  legate  alla
particolare situazione di necessita'; 
  c) un importo pari al 150 per  cento  del  fabbisogno  mensile  del
nucleo  familiare.  Quest'ultimo  e'  calcolato  in  proporzione   al
fabbisogno annuale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della
provincia 11 gennaio 2011, n. 2. 
  5. Per la valutazione della situazione economica media degli ultimi
tre mesi, il patrimonio del nucleo familiare di fatto e' valutato  ai
sensi delle seguenti disposizioni: 
  a)  il  patrimonio  mobiliare  e'  valutato  con  riferimento  alla
giacenza media dei tre mesi antecedenti quello di presentazione della
domanda; 
  b) il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero; 
  c) dalla somma del  patrimonio  mobiliare  complessivo  del  nucleo
familiare di fatto e' detratta una franchigia di importo pari a  euro
2.500,00 per ciascun componente del nucleo; 
  d) il patrimonio  immobiliare  e'  rilevato  con  riferimento  alla
situazione esistente alla data di presentazione della domanda  ed  e'
valutato al 20 per cento. 
  6. Ai fini della valutazione della situazione economica media degli
ultimi tre mesi, le entrate e il patrimonio  dei  singoli  componenti
del nucleo familiare di fatto sono cosi' calcolati: 
  a) il 100 per cento delle entrate e del patrimonio del  richiedente
e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto,  salvo
quanto previsto alla lettera b); 
  b) il 60 per cento delle entrate e del patrimonio  dei  discendenti
del richiedente e dei discendenti del coniuge o partner dello stesso. 
  7. L'entita' del sussidio di emergenza e' determinata,  nei  limiti
previsti dall'art. 38 della legge, sulla base  della  differenza  tra
l'ammontare della rata mensile del mutuo stipulato per l'acquisto, la
costruzione o il recupero dell'abitazione principale, al netto  delle
integrazioni pubbliche, e la situazione economica media degli  ultimi
tre mesi del nucleo familiare di fatto, calcolata  come  previsto  ai
commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 
  8. Il sussidio di emergenza di cui all'art.  38  della  legge  puo'
comprendere anche l'importo a  copertura  delle  rate  arretrate  dei
mutui  stipulati  per  l'acquisto,  la  costruzione  o  il   recupero
dell'abitazione principale.»