Art. 7 
  1. Dopo l'art.  9-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale 15 luglio 1999, n.  42,  e'  inserito  il  seguente  art.
9-ter: 
  «Art. 9-ter (Capacita' restitutiva). - 1.  Agli  effetti  dell'art.
46, comma 5, della legge, il nucleo familiare di cui  all'art.  7-ter
deve disporre di un reddito medio netto annuo, detratta  la  rata  di
ammortamento  del  mutuo  ipotecario,  e  senza  tenere   conto   del
patrimonio, che corrisponde almeno all'importo stabilito come reddito
minimo  di  inserimento  ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto   del
Presidente  della  Giunta  provinciale  11  agosto  2000,  n.  30,  e
successive modifiche. 
  2. Per  i  redditi  da  lavoro  autonomo  individuale,  da  impresa
individuale, da partecipazione in societa' di persone ed equiparate e
associazioni in partecipazione e da  partecipazioni  in  societa'  di
capitali, ai fini della determinazione della capacita' restitutiva ai
sensi del comma 1 del  presente  articolo  si  considera  il  reddito
dichiarato senza l'applicazione dei correttivi di cui  agli  articoli
14 e 16 del decreto del Presidente della Provincia 11  gennaio  2011,
n. 2.»