Art. 7 1. Dopo l'art. 9-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e' inserito il seguente art. 9-ter: «Art. 9-ter (Capacita' restitutiva). - 1. Agli effetti dell'art. 46, comma 5, della legge, il nucleo familiare di cui all'art. 7-ter deve disporre di un reddito medio netto annuo, detratta la rata di ammortamento del mutuo ipotecario, e senza tenere conto del patrimonio, che corrisponde almeno all'importo stabilito come reddito minimo di inserimento ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. 2. Per i redditi da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale, da partecipazione in societa' di persone ed equiparate e associazioni in partecipazione e da partecipazioni in societa' di capitali, ai fini della determinazione della capacita' restitutiva ai sensi del comma 1 del presente articolo si considera il reddito dichiarato senza l'applicazione dei correttivi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.»