Art. 8 
  1. Nel comma 6 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, le parole:
«di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), numero  3»  sono  sostituite
dalle parole «di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), numero 3.6».