Art. 2 
  1. L'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia  19  maggio
2009, n. 27, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 35. (Ingredienti caratterizzanti nelle miscele). -  1.  Nella
preparazione del gelato  artigianale  sono  ammessi  gli  ingredienti
caratterizzanti di cui all'allegato C. 
  2. Sono ammessi inoltre i seguenti ingredienti: 
    a) preparati: nella produzione di miscele a base di acqua o latte
e' vietato l'uso di prodotti atti a sostituire uno o piu' ingredienti
caratterizzanti di cui all'allegato C; 
    b) additivi: e'  ammesso  l'utilizzo  degli  additivi  consentiti
dalle vigenti disposizioni di legge, ad esclusione  dei  coloranti  e
degli  aromi  artificiali.  Nei  preparati  possono  essere  presenti
solamente aromi e  coloranti  naturali  e  non  sono  ammessi  invece
coloranti ed aromi artificiali; 
    c) altri prodotti: nella preparazione del gelato artigianale, per
ottenere il prodotto finito nei  diversi  gusti  e  presentazioni  e'
permesso l'utilizzo dei prodotti alimentari finiti impiegabili per il
consumo  umano  diretto  quali,  ad  esempio,  biscotti,   anche   in
frammenti, torrone e altri prodotti quali  frutta  candita,  cacao  e
derivati, sale, secondo la  creativita'  dell'artigiano  gelatiere  o
dell'artigiana gelatiera.»