Art. 2 1. L'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e' cosi' sostituito: «Art. 35. (Ingredienti caratterizzanti nelle miscele). - 1. Nella preparazione del gelato artigianale sono ammessi gli ingredienti caratterizzanti di cui all'allegato C. 2. Sono ammessi inoltre i seguenti ingredienti: a) preparati: nella produzione di miscele a base di acqua o latte e' vietato l'uso di prodotti atti a sostituire uno o piu' ingredienti caratterizzanti di cui all'allegato C; b) additivi: e' ammesso l'utilizzo degli additivi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, ad esclusione dei coloranti e degli aromi artificiali. Nei preparati possono essere presenti solamente aromi e coloranti naturali e non sono ammessi invece coloranti ed aromi artificiali; c) altri prodotti: nella preparazione del gelato artigianale, per ottenere il prodotto finito nei diversi gusti e presentazioni e' permesso l'utilizzo dei prodotti alimentari finiti impiegabili per il consumo umano diretto quali, ad esempio, biscotti, anche in frammenti, torrone e altri prodotti quali frutta candita, cacao e derivati, sale, secondo la creativita' dell'artigiano gelatiere o dell'artigiana gelatiera.»