Art. 4 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 39 del decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 19 maggio 2009, n. 27,  e'  aggiunto  il  seguente
comma 2: 
  «2. L'etichetta dei prodotti utilizzati non  deve  riportare  alcun
riferimento alla presenza di OGM.»