Art. 10 Definizioni 1. Ai fini del presente Titolo, si intende per: a) commercio su aree pubbliche, l'attivita' di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilita'; b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico; c) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il comune abbia la disponibilita', data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale; d) concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi; e) posteggio isolato o fuori mercato, uno o piu' posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati; mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; g) mercato riservato agli imprenditori agricoli, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonche' le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata; h) produttore agricolo, i soggetti esonerati dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) non tenuti all'iscrizione al registro delle imprese, i quali esercitano l'attivita' di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti; i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili; l) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita'; m) fiera promozionale, le manifestazioni fieristiche di carattere straordinario finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche; n) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si e' presentato nel mercato anche se non ha svolto l'attivita'; o) spunta, l'assegnazione temporanea di un posteggio, occasionalmente libero, in un mercato o in una fiera; p) mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.