Art. 10 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente Titolo, si intende per: 
  a) commercio su aree pubbliche, l'attivita' di vendita di merci  al
dettaglio e la somministrazione  di  alimenti  e  bevande  effettuate
sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese
quelle del demanio marittimo o sulle  aree  private  delle  quali  il
comune abbia la disponibilita'; 
  b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese  quelle
di proprieta' privata gravate da servitu'  di  pubblico  passaggio  e
ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico; 
  c) posteggio, la parte di area pubblica o di  area  privata,  della
quale  il  comune  abbia  la  disponibilita',  data  in   concessione
all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale; 
  d)  concessione  di  posteggio,  l'atto   comunale   che   consente
l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o
al di fuori di essi; 
  e) posteggio isolato o fuori mercato, uno  o  piu'  posteggi  fuori
mercato dati in concessione su area  pubblica  ubicati  in  zone  non
individuabili come mercati; mercato, l'area pubblica o privata  della
quale il Comune abbia la disponibilita', composta da  piu'  posteggi,
attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attivita' per uno  o
piu' o tutti i giorni  della  settimana  o  del  mese  per  l'offerta
integrata di merci al dettaglio, la somministrazione  di  alimenti  e
bevande, l'erogazione di pubblici servizi; 
  g)  mercato  riservato  agli  imprenditori  agricoli,  il   mercato
riservato  all'esercizio  della  vendita  diretta  da   parte   degli
imprenditori agricoli di cui all'art. 1, comma 1065, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Legge  finanziaria  2007),  nonche'  le  altre
tipologie di mercati riservati all'esercizio della  vendita  diretta,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001,  costituiti
dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica  o
privata; 
  h) produttore agricolo, i soggetti esonerati dalla dichiarazione in
materia di imposta sul valore aggiunto  ai  sensi  dell'art.  34  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633
(Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto)  non
tenuti all'iscrizione al registro delle imprese, i  quali  esercitano
l'attivita' di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti; 
  i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e  del  collezionismo,  il
mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo
pubblico  o  privato  avente  in  particolare  come  specializzazioni
merceologiche esclusive  o  prevalenti:  l'hobbismo,  l'antiquariato,
l'oggettistica antica, le cose vecchie  anche  usate,  i  fumetti,  i
libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili; 
  l) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree
pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita', di
operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche  in
giorni stabiliti, in occasione di particolari  ricorrenze,  eventi  o
festivita'; 
  m) fiera promozionale, le manifestazioni fieristiche  di  carattere
straordinario  finalizzate  alla  promozione  del  territorio  o   di
determinate specializzazioni merceologiche; 
  n) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si
e' presentato nel mercato anche se non ha svolto l'attivita'; 
  o)   spunta,   l'assegnazione   temporanea   di    un    posteggio,
occasionalmente libero, in un mercato o in una fiera; 
  p) mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che  si
svolge in giorni diversi ed ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti,
senza riassegnazione dei posteggi.