Art. 11 
 
                Modalita' di esercizio dell'attivita' 
 
  1.  L'attivita'  di  commercio  su  aree  pubbliche   puo'   essere
esercitata da persone fisiche, societa'  di  persone  o  di  capitali
regolarmente costituite o cooperative in possesso  dei  requisiti  di
cui all'art. 12. 
  2. L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree  pubbliche  puo'
essere svolto: 
  a) su posteggi dati in concessione; 
  b) in forma itinerante. 
  3. L'esercizio del commercio in forma itinerante e'  consentito  su
qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune e su qualsiasi area
pubblica appositamente individuata e autorizzata dal comune,  nonche'
su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico  o
a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalita'  stabilite
dal comune. 
  4.  Il  commercio  sulle  aree  pubbliche  negli  aeroporti,  nelle
stazioni e nelle autostrade e' vietato senza il permesso del soggetto
proprietario o gestore. 
  5. Nel territorio regionale l'esercizio dell'attivita' di commercio
su aree pubbliche e' consentito ai soggetti legittimati  nelle  altre
regioni o nei paesi dell'Unione europea di provenienza. 
  6. L'esercizio del commercio sulle aree demaniali non  comunali  e'
soggetto al nulla  osta  da  parte  delle  competenti  autorita'  che
stabiliscono le modalita' e le condizioni per l'utilizzo  delle  aree
medesime. 
  7. L'esercizio del commercio  sulle  aree  pubbliche  dei  prodotti
alimentari e' soggetto alle norme europee e nazionali che tutelano le
esigenze igienico-sanitarie. 
  8. Sono illegittime discriminazioni  o  priorita'  manifestate  nei
confronti degli operatori in base alla loro nazionalita' o residenza,
nonche' la creazione di zone di tutela e di rispetto per  l'attivita'
degli operatori commerciali a posto fisso. 
  9. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa  di  forza
maggiore e per un periodo limitato, anche da altro  soggetto  purche'
socio, familiare o dipendente.