Art. 11 Modalita' di esercizio dell'attivita' 1. L'attivita' di commercio su aree pubbliche puo' essere esercitata da persone fisiche, societa' di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all'art. 12. 2. L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche puo' essere svolto: a) su posteggi dati in concessione; b) in forma itinerante. 3. L'esercizio del commercio in forma itinerante e' consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal comune, nonche' su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalita' stabilite dal comune. 4. Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade e' vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore. 5. Nel territorio regionale l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e' consentito ai soggetti legittimati nelle altre regioni o nei paesi dell'Unione europea di provenienza. 6. L'esercizio del commercio sulle aree demaniali non comunali e' soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorita' che stabiliscono le modalita' e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime. 7. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari e' soggetto alle norme europee e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. 8. Sono illegittime discriminazioni o priorita' manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalita' o residenza, nonche' la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attivita' degli operatori commerciali a posto fisso. 9. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purche' socio, familiare o dipendente.