Art. 13 Esercizio dell'attivita' 1. L'attivita' di commercio su aree pubbliche e' libera e puo' essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonche' della normativa regionale e comunale. 2. L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e' soggetto: a) al rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione da parte del SUAP del comune dove l'esercente intende avviare l'attivita' se effettuato su posteggio; b) alla presentazione della SCIA al SUAP del comune dove l'esercente intende avviare l'attivita' se effettuato in forma itinerante. 3. L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), si svolge nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato.