Art. 13 
 
                      Esercizio dell'attivita' 
 
  1. L'attivita' di commercio su aree  pubbliche  e'  libera  e  puo'
essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle
disposizioni  europee  e   statali   relative   alla   tutela   della
concorrenza, nonche' della normativa regionale e comunale. 
  2. L'esercizio dell'attivita' di commercio  su  aree  pubbliche  e'
soggetto: 
  a) al rilascio dell'autorizzazione e della contestuale  concessione
da parte  del  SUAP  del  comune  dove  l'esercente  intende  avviare
l'attivita' se effettuato su posteggio; 
  b)  alla  presentazione  della  SCIA  al  SUAP  del   comune   dove
l'esercente  intende  avviare  l'attivita'  se  effettuato  in  forma
itinerante. 
  3. L'esercizio  dell'attivita'  di  commercio  su  aree  pubbliche,
mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 11, comma 2, lettera a),
si svolge nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati
fuori mercato.