Art. 14 
 
                    Autorizzazione all'esercizio 
                  dell'attivita' mediante posteggio 
 
  1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e  la  concessione
di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del  comune  in
cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i  criteri  previsti
dall'Intesa di cui all'art. 70, comma 5, del decreto  legislativo  n.
59/2010 (di seguito solo Intesa). Ogni singolo posteggio  e'  oggetto
di distinta autorizzazione e concessione. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche: 
  a)   all'esercizio    nell'ambito    del    territorio    regionale
dell'attivita' in forma itinerante  e  nei  posteggi  occasionalmente
liberi nei mercati e fuori mercato; 
  b) alla partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale. 
  3. Salvo proroga  per  comprovata  necessita',  il  titolare  delle
autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro
sei  mesi  dal  rilascio,  inizia  l'attivita'  di  vendita.  Non  e'
consentito iniziare l'attivita'  senza  aver  assolto  agli  obblighi
amministrativi,  previdenziali,  fiscali  ed  assistenziali  previsti
dalle disposizioni vigenti. 
  4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di  vendita  sulle
aree  pubbliche  dei   prodotti   alimentari   abilita   anche   alla
somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso  dei
requisiti prescritti per l'una e  l'altra  attivita'.  L'abilitazione
alla somministrazione risulta  da  apposita  annotazione  sul  titolo
autorizzatorio.