Art. 14 Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' mediante posteggio 1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010 (di seguito solo Intesa). Ogni singolo posteggio e' oggetto di distinta autorizzazione e concessione. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche: a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attivita' in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato; b) alla partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale. 3. Salvo proroga per comprovata necessita', il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, inizia l'attivita' di vendita. Non e' consentito iniziare l'attivita' senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione risulta da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.