Art. 15 Concessione di posteggio 1. I comuni, previo bando pubblico, provvedono al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonche' alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2. I comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano alla struttura regionale competente in materia di commercio i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono pubblicati anche sul sito istituzionale del comune. 2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni salvo diversa determinazione dei comuni nel rispetto dell'Intesa. 3. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non puo' essere titolare o possessore di piu' di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento. 4. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa. 5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorita' previsti dall'Intesa e' comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalita'.