Art. 15 
 
                      Concessione di posteggio 
 
  1.  I  comuni,  previo  bando  pubblico,  provvedono  al   rilascio
dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su  aree  pubbliche
nonche' alla contestuale assegnazione delle concessioni dei  posteggi
definendone, per questi ultimi, la relativa durata  nel  rispetto  di
quanto previsto al comma 2. I comuni, entro il  31  gennaio  di  ogni
anno, inviano alla  struttura  regionale  competente  in  materia  di
commercio i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro  i
trenta giorni successivi,  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Abruzzo. I bandi sono pubblicati anche  sul  sito  istituzionale  del
comune. 
  2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi
isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni salvo diversa
determinazione dei comuni nel rispetto dell'Intesa. 
  3.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'Intesa,  un  medesimo
soggetto giuridico non puo' essere titolare o possessore di  piu'  di
due  concessioni  di  posteggio  nell'ambito  del  medesimo   settore
merceologico alimentare e non alimentare nel caso di  aree  mercatali
con un numero complessivo di  posteggi  inferiore  o  pari  a  cento,
ovvero tre concessioni nel  caso  di  aree  con  numero  di  posteggi
superiori a cento. 
  4. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione
di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti
dall'Intesa. 
  5. Nel caso di prestatore proveniente  da  uno  Stato  appartenente
all'Unione europea che partecipi  alle  procedure  di  selezione,  il
possesso  dei  requisiti  di  priorita'   previsti   dall'Intesa   e'
comprovato  mediante  la  documentazione  acquisita  in   base   alla
disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalita'.