Art. 16 
 
                     Utilizzazione dei posteggi 
 
  1.  L'operatore,  nel  rispetto  delle  disposizioni   in   materia
igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione  di
suolo pubblico nonche' dei limiti di carattere merceologico  disposti
dai comuni, puo' utilizzare il posteggio per la vendita  di  tutti  i
prodotti oggetto della relativa autorizzazione. 
  2. A seconda del numero di posteggi disponibili nel mercato e nella
fiera, all'operatore si applicano le norme europee e statali relative
ai limiti massimi di assegnazione di posteggi per ciascun soggetto. 
  3. I posteggi occasionalmente liberi o per l'assenza  del  titolare
del posteggio o in attesa di assegnazione nel mercato o nella  fiera,
nel rispetto dell'Intesa, sono temporaneamente assegnati  sulla  base
del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato  o
nella fiera. Il calcolo delle  presenze  e'  effettuato  conteggiando
anche i casi in cui al soggetto che si presenta non  viene  assegnato
il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in cui  il
soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione  in  via
temporanea, si  rifiuti  di  occupare  il  posteggio  occasionalmente
disponibile.  A  parita'  di  numero  di  presenze  si  tiene   conto
dell'anzianita' complessiva maturata  dal  titolare,  anche  in  modo
discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale  impresa  attiva  nel
registro delle imprese. Non si fa luogo  ad  assegnazione  temporanea
nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse. 
  4. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti  di
cui all'art. 17, comma 1 avviene a  favore  dei  riservatari,  ed  in
mancanza, ad altri soggetti aventi titolo. 
  5. La registrazione delle presenze degli operatori di cui al  comma
3, nel mercato e nelle fiere e' effettuata  dai  soggetti  incaricati
dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici  del  titolare,
ovvero della denominazione o ragione  sociale  in  caso  di  soggetto
collettivo, della tipologia e  dei  dati  identificativi  del  titolo
abilitativo di cui e' intestatario. La presenza  degli  operatori  e'
registrata sulla base della relativa autorizzazione. 
  6.  Non  e'  ammesso  il  cumulo   delle   presenze   relative   ad
autorizzazioni diverse. Qualora l'operatore sia in possesso  di  piu'
autorizzazioni  valide  per  la  partecipazione,  lo  stesso  indica,
all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di  esse  intende
partecipare. 
  7. Non si  fa  luogo  alla  registrazione  della  presenza  qualora
l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria  di  spunta  per
l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.