Art. 16 Utilizzazione dei posteggi 1. L'operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonche' dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, puo' utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione. 2. A seconda del numero di posteggi disponibili nel mercato e nella fiera, all'operatore si applicano le norme europee e statali relative ai limiti massimi di assegnazione di posteggi per ciascun soggetto. 3. I posteggi occasionalmente liberi o per l'assenza del titolare del posteggio o in attesa di assegnazione nel mercato o nella fiera, nel rispetto dell'Intesa, sono temporaneamente assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il calcolo delle presenze e' effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non viene assegnato il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in cui il soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuti di occupare il posteggio occasionalmente disponibile. A parita' di numero di presenze si tiene conto dell'anzianita' complessiva maturata dal titolare, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse. 4. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1 avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo. 5. La registrazione delle presenze degli operatori di cui al comma 3, nel mercato e nelle fiere e' effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui e' intestatario. La presenza degli operatori e' registrata sulla base della relativa autorizzazione. 6. Non e' ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora l'operatore sia in possesso di piu' autorizzazioni valide per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare. 7. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.