Art. 17 Posteggi riservati 1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'art. 10, comma 1, lettera h). 2. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal comune fra tutti gli altri operatori con le procedure di cui all'art. 16, commi 3 e 4.