Art. 17 
 
                         Posteggi riservati 
 
  1.  Nelle  aree  destinate  all'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche con posteggio, il comune riserva  una  quota  di  posteggi,
fino ad un massimo del dieci per cento del totale  degli  stessi,  da
destinare ai produttori agricoli di cui all'art. 10, comma 1, lettera
h). 
  2. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora  occasionalmente
non occupati dagli aventi  diritto,  possono  essere  temporaneamente
assegnati dal comune fra tutti gli altri operatori con  le  procedure
di cui all'art. 16, commi 3 e 4.