Art. 18 Esercizio dell'attivita' commerciale con posteggio nelle fiere 1. I comuni, salvo diversa determinazione, applicano alle fiere la stessa disciplina prevista dall'art. 14 in materia di rilascio di autorizzazione e contestuale concessione di posteggio. In ogni caso, ai fini dell'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi, trova applicazione la normativa europea e statale come precisata nell'Intesa. 2. I comuni redigono la graduatoria delle istanze pervenute ai fini dell'individuazione degli aventi diritto. 3. Nelle fiere di durata plurigiornaliera la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.