Art. 18 
 
                Esercizio dell'attivita' commerciale 
                      con posteggio nelle fiere 
 
  1. I comuni, salvo diversa determinazione, applicano alle fiere  la
stessa disciplina prevista dall'art. 14 in  materia  di  rilascio  di
autorizzazione e contestuale concessione di posteggio. In ogni  caso,
ai  fini  dell'individuazione  dei  criteri  per  l'assegnazione  dei
posteggi, trova applicazione la  normativa  europea  e  statale  come
precisata nell'Intesa. 
  2. I comuni redigono la graduatoria delle istanze pervenute ai fini
dell'individuazione degli aventi diritto. 
  3. Nelle fiere di durata plurigiornaliera la presenza si acquisisce
con la partecipazione dell'assegnatario del  posteggio  per  l'intera
manifestazione.