Art. 19 Subingresso nelle autorizzazioni su posteggi dati in concessione 1. Fermo restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprieta' o della gestione per atto tra vivi dell'attivita' commerciale il cessionario subentra nell'autorizzazione di cui all'art. 14; il subentrante puo' iniziare l'attivita' solo a seguito di comunicazione del subingresso al comune sede del posteggio, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegando l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata entro sei mesi dalla data di stipula dell'atto di cessione. In attesa del rilascio del nuovo titolo, l'attivita' e' svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso. 3. Nel caso di trasferimento per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi e previa comunicazione al comune, possono continuare l'attivita' del dante causa per non oltre sei mesi. 4. In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorita' acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa. 5. Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attivita' in piu' giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attivita' concerne necessariamente tutti i suddetti giorni. 6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione su posto fisso, questi ne da' comunicazione entro trenta giorni al comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni. 7. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa. 8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in societa'.