Art. 19 
 
                  Subingresso nelle autorizzazioni 
                   su posteggi dati in concessione 
 
  1. Fermo restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi
di cessione della proprieta' o  della  gestione  per  atto  tra  vivi
dell'attivita'     commerciale      il      cessionario      subentra
nell'autorizzazione di cui all'art. 14; il subentrante puo'  iniziare
l'attivita' solo a seguito di comunicazione del subingresso al comune
sede  del  posteggio,  unitamente  all'autocertificazione  circa   il
possesso  dei  requisiti   soggettivi,   allegando   l'autorizzazione
originale e copia dell'atto di cessione. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata entro sei  mesi
dalla data di stipula dell'atto di cessione. In attesa  del  rilascio
del  nuovo  titolo,  l'attivita'  e'  svolta  sulla  base  di   copia
dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso. 
  3. Nel caso di trasferimento per causa di morte,  la  comunicazione
di cui al comma 1 e' effettuata dagli eredi che assumono la  gestione
dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti  soggettivi  e
previa comunicazione al comune, possono  continuare  l'attivita'  del
dante causa per non oltre sei mesi. 
  4. In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorita'  acquisiti
dal cedente si trasferiscono al subentrante, nel rispetto  di  quanto
previsto dall'Intesa. 
  5.  Nel  caso  in  cui  l'operatore  sia  autorizzato  a   svolgere
l'attivita' in piu' giorni alla  settimana  nel  medesimo  mercato  o
posteggio  isolato,  individuati  come   unica   manifestazione   nel
provvedimento  istitutivo,  la   cessione   dell'attivita'   concerne
necessariamente tutti i suddetti giorni. 
  6.  Nell'ipotesi  di  cambiamento  di  residenza  del  titolare  di
autorizzazione su posto fisso,  questi  ne  da'  comunicazione  entro
trenta  giorni  al  comune  sede  di  posteggio  che  provvede   alle
necessarie annotazioni. 
  7. Nel  caso  di  subingresso  relativo  a  posteggi  riservati  ai
soggetti  di  cui  all'art.  17,  comma  1,  l'autorizzazione  ed  il
posteggio  sono  reintestati  esclusivamente  a  soggetti  aventi  le
medesime caratteristiche del dante causa. 
  8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in  quanto
compatibili, anche al conferimento di azienda in societa'.