Art. 2 Integrazioni alla legge regionale n. 39/2014 1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 39/2014 sono inseriti i seguenti: «Art. 12-bis (Coordinamento regionale per le procedure di infrazione). - 1. In caso di procedimenti Eu-Pilot o di avvio di procedure d'infrazione che riguardano il territorio della Regione Abruzzo, la Direzione generale della Giunta regionale, attraverso il servizio competente per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo, effettua il raccordo ed il coordinamento informativo delle strutture regionali della giunta, competenti per materia, al fine di evitare l'insorgere di possibili contenziosi europei. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la Direzione generale della giunta, attraverso il servizio competente per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo, e' referente regionale per la struttura di missione dedicata alle procedure d'infrazione del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Le strutture regionali competenti per materia, qualora interessate da procedimenti Eu-Pilot o da procedure d'infrazione derivanti da sentenze che riguardano il territorio della Regione Abruzzo, per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 8 richiedono al servizio di cui al comma 1 l'inserimento di disposizioni nella legge europea regionale. 4. Il servizio di cui al comma 1 trasmette copia della documentazione sui procedimenti Eu-Pilot o sulle procedure d'infrazione derivanti da sentenze che riguardano il territorio della Regione Abruzzo al servizio competente del consiglio regionale. Art. 12-ter (Disciplina del potere sostitutivo della regione in caso di violazione della normativa europea). - 1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicita' di atti in materie di competenza regionale, anche collegati tra loro, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, sentiti gli enti locali inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite con legge regionale, assegna agli stessi termini congrui per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l'ente interessato, nomina un commissario ad acta con facolta' di avvalersi degli uffici degli enti inadempienti ovvero, se necessario, provvede direttamente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso le fasi di avvio delle procedure di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).».