Art. 2 
 
            Integrazioni alla legge regionale n. 39/2014 
 
  1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 39/2014 sono inseriti  i
seguenti: 
  «Art.  12-bis  (Coordinamento  regionale  per   le   procedure   di
infrazione). - 1. In caso di procedimenti  Eu-Pilot  o  di  avvio  di
procedure d'infrazione che riguardano  il  territorio  della  Regione
Abruzzo, la Direzione generale della Giunta regionale, attraverso  il
servizio competente per l'adeguamento  dell'ordinamento  regionale  a
quello europeo, effettua il raccordo ed il coordinamento  informativo
delle strutture regionali della giunta, competenti  per  materia,  al
fine di evitare l'insorgere di possibili contenziosi europei. 
  2. Per l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  la
Direzione generale della giunta, attraverso  il  servizio  competente
per l'adeguamento dell'ordinamento regionale  a  quello  europeo,  e'
referente regionale  per  la  struttura  di  missione  dedicata  alle
procedure d'infrazione del Dipartimento delle politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3.  Le  strutture  regionali  competenti   per   materia,   qualora
interessate da procedimenti  Eu-Pilot  o  da  procedure  d'infrazione
derivanti da sentenze che  riguardano  il  territorio  della  Regione
Abruzzo, per le finalita' di cui al comma 1 dell'art. 8 richiedono al
servizio di cui al comma 1 l'inserimento di disposizioni nella  legge
europea regionale. 
  4.  Il  servizio  di  cui  al  comma  1   trasmette   copia   della
documentazione  sui   procedimenti   Eu-Pilot   o   sulle   procedure
d'infrazione derivanti da sentenze che riguardano il territorio della
Regione Abruzzo al servizio competente del consiglio regionale. 
  Art. 12-ter (Disciplina del potere  sostitutivo  della  regione  in
caso  di  violazione  della  normativa  europea). -  1.  In  caso  di
violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna
della Corte di giustizia dell'Unione europea dalla  quale  discendono
vincoli o anche oneri imputabili alla regione, ove per provvedere  ai
dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di  una
molteplicita' di atti  in  materie  di  competenza  regionale,  anche
collegati  tra  loro,  il  Presidente  della   Giunta   regionale   o
l'assessore  competente,  se  delegato,  sentiti  gli   enti   locali
inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite  con  legge
regionale, assegna agli stessi  termini  congrui  per  l'adozione  di
ciascuno degli atti necessari a conformarsi  alla  sentenza.  Decorso
inutilmente  anche  uno  solo  dei  termini  assegnati,   la   Giunta
regionale, sentito l'ente interessato, nomina un commissario ad  acta
con facolta'  di  avvalersi  degli  uffici  degli  enti  inadempienti
ovvero, se necessario, provvede direttamente. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di
competenza regionale, si applicano anche nei  casi  in  cui  sono  in
corso le fasi di avvio delle procedure di infrazione ai  sensi  degli
articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE).».