Art. 20 
 
    Abilitazione all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante 
 
  1. L'esercizio dell'attivita' in forma  itinerante  e'  soggetto  a
SCIA ed e' consentito su qualsiasi area pubblica non  interdetta  dal
comune, secondo le modalita' stabilite dal comune stesso. La SCIA  e'
trasmessa al SUAP del comune in cui il richiedente, persona fisica  o
persona giuridica, intende avviare l'attivita'. 
  2. L'attivita' di vendita di prodotti  alimentari  e'  soggetta  al
rispetto delle disposizioni previste dall'art. 71, commi 6  e  6-bis,
del decreto legislativo n. 59/2010 e dalle  disposizioni  in  materia
igienico-sanitaria vigenti. 
  3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche: 
  a) all'esercizio dell'attivita' al domicilio del consumatore e  nei
locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di  cura,
di intrattenimento o svago; 
  b) all'esercizio dell'attivita' nei posteggi occasionalmente liberi
dei mercati e fuori mercato; 
  c) alla partecipazione alle fiere. 
  4.  Ogni  abilitazione  all'esercizio   dell'attivita'   in   forma
itinerante e' riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di
societa', al soggetto legale rappresentante. Il medesimo soggetto non
puo'  essere  intestatario  di   piu'   di   un   titolo   abilitante
all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante. 
  5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua  sulle
aree di cui al comma 1, con soste nel medesimo  punto  aventi  durata
non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con
obbligo di spostamento di  almeno  cinquecento  metri  decorso  detto
periodo di  sosta  e  con  divieto  di  tornare  nel  medesimo  punto
nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi  di
spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo  punto  non
si presenti altro operatore. 
  6. Il comune puo'  interdire  l'attivita'  di  commercio  in  forma
itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico,  artistico
e ambientale, nonche' nelle aree che creano difficolta'  al  traffico
veicolare o al passaggio dei pedoni. 
  7. Nell'ipotesi di cessione della proprieta' o della  gestione  per
atto   tra    vivi    dell'attivita'    commerciale    corrispondente
all'abilitazione all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante, il
subentrante puo' iniziare l'attivita' solo a seguito di comunicazione
di subingresso al SUAP  del  comune  che  ha  ricevuto  la  SCIA.  La
comunicazione  di  subingresso  contiene   l'autocertificazione   del
possesso dei requisiti  soggettivi  con  allegata  copia  della  SCIA
originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche  al  subingresso
nelle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' in  forma  itinerante
quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 19.