Art. 20 Abilitazione all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante 1. L'esercizio dell'attivita' in forma itinerante e' soggetto a SCIA ed e' consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, secondo le modalita' stabilite dal comune stesso. La SCIA e' trasmessa al SUAP del comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attivita'. 2. L'attivita' di vendita di prodotti alimentari e' soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti. 3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche: a) all'esercizio dell'attivita' al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; b) all'esercizio dell'attivita' nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato; c) alla partecipazione alle fiere. 4. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante e' riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di societa', al soggetto legale rappresentante. Il medesimo soggetto non puo' essere intestatario di piu' di un titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante. 5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree di cui al comma 1, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore. 6. Il comune puo' interdire l'attivita' di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonche' nelle aree che creano difficolta' al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni. 7. Nell'ipotesi di cessione della proprieta' o della gestione per atto tra vivi dell'attivita' commerciale corrispondente all'abilitazione all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante, il subentrante puo' iniziare l'attivita' solo a seguito di comunicazione di subingresso al SUAP del comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso contiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 19.