Art. 21 Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari 1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari e' idoneo anche alla somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo. 2. L'attivita' di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attivita' su aree e suolo pubblico, e' soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria. 3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.