Art. 21 
 
          Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari 
 
  1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di vendita su
aree  pubbliche  dei  prodotti  alimentari  e'  idoneo   anche   alla
somministrazione qualora il titolare sia in  possesso  dei  requisiti
prescritti per tale attivita'. L'abilitazione  alla  somministrazione
deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo. 
  2. L'attivita' di somministrazione dei prodotti  alimentari,  anche
se  esercitata  da  imprenditori  agricoli  o   artigiani   abilitati
all'esercizio della propria attivita' su aree e  suolo  pubblico,  e'
soggetta al rispetto delle  disposizioni  nazionali  e  regionali  in
materia  di  somministrazione  di  alimenti   e   bevande   e   delle
disposizioni in materia igienico-sanitaria. 
  3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari  consente  il
consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del  servizio
assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme  vigenti
in materia igienico-sanitaria.