Art. 22 Hobbisti 1. Ai fini del presente Titolo, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'art. 10, comma 1, lettera i), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui all'art. 13, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2010. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il comune nel regolamento di cui all'art. 32, comma 4, puo' disciplinare le modalita' di partecipazione degli hobbisti in altre fiere e mercati. 2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La struttura regionale competente in materia di commercio stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalita' di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 71, comma 1, decreto legislativo n. 59/2010. 3. Il tesserino, unico per nucleo familiare, non e' cedibile o trasferibile ed e' esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. 4. Il tesserino e' vidimato dal comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio che e' effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorita' ottenute per la presenza ad edizioni precedenti. 5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalita' di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno su tutto il territorio abruzzese. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purche' consecutivi. I comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.