Art. 22 
 
                              Hobbisti 
 
  1. Ai fini del  presente  Titolo,  sono  hobbisti  i  soggetti  che
vendono, propongono o espongono, in modo  saltuario  ed  occasionale,
merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di  250,00
euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti  di  cui
all'art. 10, comma 1, lettera i), senza l'autorizzazione o la SCIA di
cui all'art. 13, purche' in possesso dei requisiti  di  cui  all'art.
71, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2010. Non rientrano  nella
definizione di hobbisti i  soggetti  di  cui  all'art.  4,  comma  2,
lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114  (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Per l'esposizione  dei
prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia.
Il  comune  nel  regolamento  di  cui  all'art.  32,  comma  4,  puo'
disciplinare le modalita' di partecipazione degli hobbisti  in  altre
fiere e mercati. 
  2.  Gli  hobbisti  devono  essere  in  possesso  di  un   tesserino
rilasciato dal comune dove si svolge il primo  mercatino  scelto.  La
struttura regionale competente in materia di commercio stabilisce  le
caratteristiche  del  tesserino  identificativo  e  le  modalita'  di
rilascio e di restituzione in caso di perdita dei  requisiti  di  cui
all'art. 71, comma 1, decreto legislativo n. 59/2010. 
  3. Il tesserino, unico per nucleo  familiare,  non  e'  cedibile  o
trasferibile ed e' esposto durante il mercatino in  modo  visibile  e
leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. 
  4. Il tesserino e' vidimato dal comune che organizza  il  mercatino
di cui al comma  1  prima  dell'assegnazione  del  posteggio  che  e'
effettuata con criteri di rotazione  e  senza  il  riconoscimento  di
priorita' ottenute per la presenza ad edizioni precedenti. 
  5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalita' di cui al comma  2
possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno  su
tutto   il   territorio   abruzzese.   Si   considera   unitaria   la
partecipazione a manifestazioni della durata di due  giorni,  purche'
consecutivi. I comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti
che partecipano a ciascuna manifestazione.