Art. 23 
 
                 Obbligo di regolarita' contributiva 
 
  1.  Il  rilascio,   la   cessione   e   la   reintestazione   delle
autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio  dell'attivita'  di
commercio su aree pubbliche  sono  soggetti  alla  sussistenza  della
regolarita' contributiva di cui all'art. 1, comma 1176,  della  legge
n. 296/2006. 
  2. La reintestazione dell'autorizzazione  per  trasferimento  della
gestione o della proprieta' dell'azienda e' subordinata alla verifica
della  sussistenza  della  regolarita'  contributiva   in   capo   al
cessionario e in capo al cedente. 
  3. I comuni svolgono in  via  telematica  l'attivita'  di  verifica
della  regolarita'  contributiva   ai   fini   del   rilascio   delle
autorizzazioni di cui all'art. 13 e nell'ambito dei  controlli  sulle
segnalazioni certificate di inizio  attivita'  (SCIA)  presentate  ai
sensi del medesimo articolo. 
  4. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del  rilascio
dell'autorizzazione o  della  presentazione  della  SCIA,  il  comune
verifica  la  regolarita'  contributiva  dei  soggetti  abilitati  al
commercio su aree pubbliche. 
  5. Per le imprese non ancora iscritte  al  Registro  delle  imprese
alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione  o  per
le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo
versamento contributivo, il comune competente verifica la regolarita'
contributiva  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  iscrizione  al
registro delle imprese comunicata dal richiedente. 
  6. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche  da  parte
di soggetti abilitati in altre regioni e' subordinata  alla  verifica
del DURC o della documentazione sostitutiva di cui  all'art.  24,  se
tali documenti, nella  regione  in  cui  si  e'  ottenuto  il  titolo
abilitativo,  non  costituiscono  un  presupposto   per   l'esercizio
dell'attivita' di commercio sulle aree pubbliche. 
  7. La  partecipazione  da  parte  di  imprese  a  mercati,  mercati
straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni  commerciali
a carattere straordinario e' subordinata alla verifica di regolarita'
contributiva. 
  8. Le imprese abilitate all'esercizio di attivita' di commercio  su
aree pubbliche in forma itinerante sono  soggette  alla  verifica  di
regolarita' contributiva di cui al comma 7.  Alla  medesima  verifica
sono soggetti,  nell'esercizio  di  detta  attivita',  gli  operatori
spuntisti in mercati e fiere della regione. 
  9. Se i comuni non possono svolgere l'attivita' di verifica di  cui
al  comma  3  in  via  telematica  per  l'assenza  delle   necessarie
informazioni negli  archivi  informatizzati  dell'INPS  e  dell'INAIL
trova applicazione l'art. 9 del decreto del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali  del  30  gennaio  2015  (Semplificazione  in
materia di documento unico di regolarita' contributiva [DURC]).