Art. 23 Obbligo di regolarita' contributiva 1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche sono soggetti alla sussistenza della regolarita' contributiva di cui all'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006. 2. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda e' subordinata alla verifica della sussistenza della regolarita' contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente. 3. I comuni svolgono in via telematica l'attivita' di verifica della regolarita' contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 13 e nell'ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo. 4. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, il comune verifica la regolarita' contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche. 5. Per le imprese non ancora iscritte al Registro delle imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, il comune competente verifica la regolarita' contributiva entro novanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese comunicata dal richiedente. 6. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni e' subordinata alla verifica del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'art. 24, se tali documenti, nella regione in cui si e' ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attivita' di commercio sulle aree pubbliche. 7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario e' subordinata alla verifica di regolarita' contributiva. 8. Le imprese abilitate all'esercizio di attivita' di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono soggette alla verifica di regolarita' contributiva di cui al comma 7. Alla medesima verifica sono soggetti, nell'esercizio di detta attivita', gli operatori spuntisti in mercati e fiere della regione. 9. Se i comuni non possono svolgere l'attivita' di verifica di cui al comma 3 in via telematica per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS e dell'INAIL trova applicazione l'art. 9 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva [DURC]).