Art. 24 
 
                   Documenti sostitutivi del DURC 
 
  1. Nei casi in cui il richiedente non  e'  soggetto  ad  iscrizione
all'INAIL gli  adempimenti  di  cui  all'art.  23  sono  assolti  con
l'attivita' di verifica della regolarita' contributiva presso l'INPS. 
  2. Le imprese europee possono presentare documentazione equivalente
al DURC o al Certificato di regolarita' contributiva rilasciata nello
Stato membro d'origine. 
  3. Nei casi di cui comma 9 dell'art. 23, le imprese assolvono  agli
adempimenti di cui all'art. 23 mediante dichiarazione sostitutiva  di
certificazione di cui all'art. 46 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa) attestante la propria regolarita' contributiva INPS e
INAIL. Il comune e' tenuto ad effettuare  controlli  periodici  sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai  sensi  dell'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
  4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di commercio sulle
aree pubbliche e' in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno
ottenuto  dall'INPS  e  dall'INAIL  la   rateizzazione   del   debito
contributivo. 
  5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa  statale  in
caso di presentazione di documentazione  mendace,  nei  casi  in  cui
emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto   della   documentazione
sostitutiva del DURC di cui  al  presente  articolo,  il  dichiarante
decade dal beneficio conseguito sulla base  della  dichiarazione  non
veritiera.