Art. 24 Documenti sostitutivi del DURC 1. Nei casi in cui il richiedente non e' soggetto ad iscrizione all'INAIL gli adempimenti di cui all'art. 23 sono assolti con l'attivita' di verifica della regolarita' contributiva presso l'INPS. 2. Le imprese europee possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarita' contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine. 3. Nei casi di cui comma 9 dell'art. 23, le imprese assolvono agli adempimenti di cui all'art. 23 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante la propria regolarita' contributiva INPS e INAIL. Il comune e' tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di commercio sulle aree pubbliche e' in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo. 5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa statale in caso di presentazione di documentazione mendace, nei casi in cui emerga la non veridicita' del contenuto della documentazione sostitutiva del DURC di cui al presente articolo, il dichiarante decade dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.