Art. 25 
 
                    Regolarizzazione e decadenza 
 
  1. Il comune, nel  caso  di  accertata  irregolarita'  contributiva
dell'impresa,    intima    al    titolare    dell'autorizzazione    o
dell'abilitazione di provvedere a regolarizzare la propria  posizione
entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione  del  relativo
provvedimento.  Il  comune  provvede  a  rilasciare   e   trasmettere
all'interessato entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione la
relativa comunicazione. 
  2. Nel caso in  cui  ad  accertare  l'irregolarita'  e'  un  comune
diverso  da  quello  competente  al  rilascio  dell'autorizzazione  o
dell'abilitazione,  lo  stesso  provvede  ad  informare   il   comune
interessato per gli adempimenti di cui al comma 1. 
  3. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione  di  posteggio
si  intendono  decaduti  qualora  l'interessato  non  regolarizzi  la
propria posizione entro il termine di cui al comma 1.