Art. 25 Regolarizzazione e decadenza 1. Il comune, nel caso di accertata irregolarita' contributiva dell'impresa, intima al titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di provvedere a regolarizzare la propria posizione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Il comune provvede a rilasciare e trasmettere all'interessato entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione la relativa comunicazione. 2. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarita' e' un comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione, lo stesso provvede ad informare il comune interessato per gli adempimenti di cui al comma 1. 3. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di cui al comma 1.