Art. 26 
 
             Decadenza, sospensione delle autorizzazioni 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.   25,   comma   3,
l'autorizzazione e' dichiarata decaduta: 
  a) nel caso in cui l'operatore non risulti in  possesso  di  uno  o
piu' requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita'  dall'art.  71
del decreto legislativo n. 59/2010; 
  b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attivita' entro sei mesi
dalla  data  della  comunicazione  dell'avvenuto   rilascio   o   del
perfezionamento  del  silenzio-assenso,  salvo  proroga  in  caso  di
comprovata necessita'; 
  c) nel caso di subentrante non in possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, che non li ottenga  e
non riprenda l'attivita' entro un anno dal subingresso, ai sensi  del
disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 114/1998; 
  d)  qualora  l'operatore  in  possesso  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 14 non utilizzi, senza  giustificato  motivo,  il  posteggio
assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente  a  quattro
mesi in ciascun anno  solare,  o  per  oltre  un  terzo  del  periodo
trattandosi di autorizzazioni  stagionali,  fatti  salvi  i  casi  di
assenza per malattia, gravidanza. 
  2. Il comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui
al  comma  1,   comunica   all'interessato   l'avvio   del   relativo
procedimento fissando un termine per  le  eventuali  controdeduzioni.
Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti. 
  3. L'autorizzazione e' sospesa fino a venti giorni consecutivi  dal
comune  nei  casi  previsti  dall'art.  29,  comma  3,  del   decreto
legislativo n. 114/1998.