Art. 26 Decadenza, sospensione delle autorizzazioni 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3, l'autorizzazione e' dichiarata decaduta: a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o piu' requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita' dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010; b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessita'; c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attivita' entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998; d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'art. 14 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza. 2. Il comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti. 3. L'autorizzazione e' sospesa fino a venti giorni consecutivi dal comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998.