Art. 27 Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attivita' commerciali non autorizzate 1. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitu' di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive. 2. I comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998. 3. Le merci confiscate possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.