Art. 27 
 
               Occupazione abusiva del suolo pubblico 
            per le attivita' commerciali non autorizzate 
 
  1. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in  spazi  ed  aree
pubbliche  e  private  soggette  a  servitu'  di  pubblico  passaggio
effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive. 
  2. I comuni predispongono le opportune misure atte a  garantire  la
puntuale ed immediata applicazione della confisca delle  attrezzature
e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio,  ai  sensi
dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998. 
  3. Le merci confiscate possono essere devolute a fini assistenziali
o di beneficenza.