Art. 28 Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere 1. I comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli gia' esistenti, compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree. 2. I comuni, anche su richiesta da parte di almeno il sessanta per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, anche su richiesta di almeno l'ottanta per cento degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di dodici all'anno. 3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i comuni tengono particolarmente conto: a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica; b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessita' di mobilita' degli utenti; c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale; d) delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilita' di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche; e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico; f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilita' di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonche' della necessita' di dotare ciascun mercato di servizi igienici; g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari a mq. 30, salvo diversa e motivata scelta del comune nei centri storici; h) della disponibilita' di aree private attrezzate e autorizzate dal comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti. 4. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio su aree pubbliche soltanto se ragioni di sostenibilita' ambientale, sociale e di viabilita' rendono impossibile permettere ulteriori flussi di acquisto nella zona senza compromettere i meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, nonche' senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' e mobilita'. 5. La programmazione delle attivita' commerciali sulle aree pubbliche e' svincolata da criteri legati a verifiche di natura economica, ovvero basati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico, sulla prova di una domanda di mercato e sulla presenza di altri operatori su aree pubbliche. 6. I comuni, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 31, possono istituire, nel rispetto di quanto disposto ai commi 3, 4 e 5, mercati o fiere specializzati. 7. Per mercato specializzato si intende quello in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso. 8. Per fiera specializzata si intende la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa. 9. La Giunta regionale, ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione, definisce i relativi criteri nel rispetto dell'Intesa.