Art. 28 
 
         Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere 
 
  1. I comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi  mercati
e fiere se non previo  riordino,  riqualificazione,  potenziamento  o
ammodernamento di quelli gia' esistenti, compreso il loro ampliamento
dimensionale, in presenza di idonee aree. 
  2. I comuni, anche su richiesta da parte di almeno il sessanta  per
cento degli operatori titolari di  posteggio  sul  medesimo  mercato,
possono prevedere l'allungamento della durata del  mercato  protratta
per l'intera giornata e, anche su richiesta di almeno  l'ottanta  per
cento  degli  operatori  titolari  di  posteggio,  l'istituzione   di
edizioni straordinarie del mercato medesimo  nel  numero  massimo  di
dodici all'anno. 
  3. Ai fini dell'individuazione delle  aree  da  destinare  a  nuovi
mercati o nuove fiere, i comuni tengono particolarmente conto: 
  a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le  zone
in espansione o a vocazione turistica; 
  b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree
pubbliche  nelle  varie  parti   del   territorio   promuovendo,   in
particolare, la presenza di mercati alimentari rionali  di  quartiere
che limitino la necessita' di mobilita' degli utenti; 
  c)  delle  esigenze  di  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio
archeologico, storico, artistico e ambientale; 
  d) delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare,  relative
alla facilita' di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei
consumatori,   favorendo    il    decongestionamento    delle    aree
problematiche; 
  e) delle dotazioni  di  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  dei
necessari  servizi  pubblici,  parcheggi  e  fermate   di   trasporto
pubblico; 
  f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilita'
di allaccio alle reti elettrica, idrica  e  fognaria,  nonche'  della
necessita' di dotare ciascun mercato di servizi igienici; 
  g) della dimensione complessiva  degli  spazi  a  disposizione,  in
relazione all'obiettivo  di  conseguire  una  dimensione  minima  dei
posteggi pari a mq. 30, salvo diversa e motivata  scelta  del  comune
nei centri storici; 
  h) della disponibilita' di aree private  attrezzate  e  autorizzate
dal comune stesso in considerazione  della  insufficienza  dei  posti
disponibili sui mercati e fiere esistenti. 
  4. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio  su
aree pubbliche soltanto  se  ragioni  di  sostenibilita'  ambientale,
sociale e di  viabilita'  rendono  impossibile  permettere  ulteriori
flussi di acquisto nella zona senza  compromettere  i  meccanismi  di
controllo, in particolare per il consumo di alcolici,  nonche'  senza
ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' e mobilita'. 
  5.  La  programmazione  delle  attivita'  commerciali  sulle   aree
pubbliche e' svincolata da  criteri  legati  a  verifiche  di  natura
economica, ovvero basati sulla prova  dell'esistenza  di  un  bisogno
economico, sulla prova di una domanda di mercato e sulla presenza  di
altri operatori su aree pubbliche. 
  6. I comuni, ai sensi della lettera c) del comma  1  dell'art.  31,
possono istituire, nel rispetto di quanto disposto ai commi 3, 4 e 5,
mercati o fiere specializzati. 
  7. Per mercato specializzato si intende quello in cui l'ottanta per
cento dei posteggi e delle  merceologie  offerte  sono  del  medesimo
genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio  al
mercato stesso. 
  8. Per fiera specializzata si intende la manifestazione dove per il
novanta per cento  dei  posteggi  le  merceologie  offerte  sono  del
medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di
servizio alla fiera stessa. 
  9. La Giunta regionale,  ai  fini  dell'assegnazione  dei  posteggi
nelle fiere di nuova istituzione, definisce i  relativi  criteri  nel
rispetto dell'Intesa.