Art. 29 
 
           Soppressione, riconversione e riqualificazione 
                             dei mercati 
 
  1. La soppressione di mercati o  fiere  puo'  essere  disposta  dai
comuni in presenza delle seguenti condizioni: 
  a) caduta sistematica della domanda; 
  b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente  scarsa
funzionalita' ed attrattivita'; 
  c) motivi di pubblico interesse  o  cause  di  forza  maggiore  non
altrimenti eliminabili. 
  2. Per finalita' di riconversione e  riqualificazione,  viabilita',
traffico, igiene e sanita' o altri motivi di pubblico interesse, puo'
essere disposto lo spostamento  definitivo  dei  mercati  o  la  loro
soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore
numero di posteggi,  contestualmente  istituiti.  In  tale  evenienza
l'assegnazione dei  nuovi  posteggi  spetta,  in  primo  luogo,  agli
operatori gia' presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base
dei  criteri  di  cui  all'art.  28,  con   conservazione   integrale
dell'anzianita' maturata e  senza  necessita'  di  esperimento  della
procedura di cui all'art. 18. 
  3. I comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo  di
sei mesi: 
  a) sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a
disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio; 
  b) trasferimenti di fiere e mercati; 
  c) variazioni di data di svolgimento. 
  4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati  e'
effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 28, comma 3, tenuto
conto della necessita' di favorire la  graduale  riorganizzazione  in
aree attrezzate. 
  5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilita'
di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il comune,  informati  gli
operatori in esso presenti con avviso  pubblico,  accoglie  eventuali
istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei  criteri
di priorita' di cui all'art.  18,  senza  necessita'  di  esperimento
della procedura di assegnazione di cui al medesimo art. 18.