Art. 29 Soppressione, riconversione e riqualificazione dei mercati 1. La soppressione di mercati o fiere puo' essere disposta dai comuni in presenza delle seguenti condizioni: a) caduta sistematica della domanda; b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalita' ed attrattivita'; c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili. 2. Per finalita' di riconversione e riqualificazione, viabilita', traffico, igiene e sanita' o altri motivi di pubblico interesse, puo' essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori gia' presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 28, con conservazione integrale dell'anzianita' maturata e senza necessita' di esperimento della procedura di cui all'art. 18. 3. I comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi: a) sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio; b) trasferimenti di fiere e mercati; c) variazioni di data di svolgimento. 4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati e' effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 28, comma 3, tenuto conto della necessita' di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate. 5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilita' di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il comune, informati gli operatori in esso presenti con avviso pubblico, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorita' di cui all'art. 18, senza necessita' di esperimento della procedura di assegnazione di cui al medesimo art. 18.