Art. 3 Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 39/2014 1. L'art. 14 della legge regionale n. 39/2014 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Aiuti di Stato). - 1. La regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato. 2. Sono notificati alla Commissione europea le leggi promulgate, le deliberazioni della Giunta regionale e i provvedimenti amministrativi formalmente adottati che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica. 3. Alle misure di aiuto soggette a notifica non puo' essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea. 4. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT) unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto. 5. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati nel BURAT. 6. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in regime «de minimis», sono pubblicati sul BURAT, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea. 7. Le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione generale della regione, attraverso il competente servizio e in raccordo con le strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalita' previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione. 8. Il servizio di cui al comma 7 cura, in raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia. 9. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea dandone esplicito riferimento nei relativi atti. 10. Nel rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l'indicazione dell'atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.».