Art. 3 
 
     Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 39/2014 
 
  1. L'art. 14 della legge regionale n.  39/2014  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 14 (Aiuti di Stato). - 1. La  regione  assicura  il  rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109  del  TFUE  in
materia di aiuti di Stato. 
  2. Sono notificati alla Commissione europea le leggi promulgate, le
deliberazioni della Giunta regionale e i provvedimenti amministrativi
formalmente adottati che istituiscono o modificano  misure  di  aiuto
soggette all'obbligo di notifica. 
  3. Alle misure di aiuto soggette a notifica non  puo'  essere  data
esecuzione  prima  dell'adozione  dell'autorizzazione  dell'aiuto  da
parte  della  Commissione  europea;  a  tal  fine  i  relativi   atti
contengono  la  clausola  che  ne  sospende  l'efficacia  fino   alla
decisione di autorizzazione dell'aiuto  da  parte  della  Commissione
europea. 
  4. Le decisioni  di  autorizzazione  degli  aiuti  da  parte  della
Commissione europea sono pubblicate nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Abruzzo Telematico (BURAT) unitamente  o  successivamente  ai
provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto. 
  5. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione
sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa
europea di riferimento e sono pubblicati nel BURAT. 
  6. I provvedimenti che  istituiscono  o  modificano,  nel  rispetto
della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in regime «de
minimis», sono pubblicati sul  BURAT,  senza  preventiva  notifica  o
comunicazione alla Commissione europea. 
  7. Le notifiche e le  comunicazioni  delle  misure  di  aiuto  alla
Commissione europea sono effettuate dalla  Direzione  generale  della
regione, attraverso il competente  servizio  e  in  raccordo  con  le
strutture  regionali  competenti  per  materia,  nel  rispetto  delle
modalita' previste dalle disposizioni europee di riferimento e  dagli
atti di organizzazione. 
  8. Il servizio di cui al comma 7 cura, in raccordo con le strutture
regionali, il censimento annuale degli aiuti di  Stato  nel  rispetto
dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in
agricoltura per i  quali  provvede  il  Dipartimento  competente  per
materia. 
  9. Le strutture regionali che concedono misure di  aiuto  adempiono
agli obblighi  imposti  dalla  normativa  europea  dandone  esplicito
riferimento nei relativi atti. 
  10.  Nel  rispetto  dei  regolamenti   europei,   i   provvedimenti
amministrativi di concessione di aiuti recano l'indicazione dell'atto
europeo di riferimento  e  della  pubblicazione  dello  stesso  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.».