Art. 30 
 
                      Trasferimento dei mercati 
 
  1. Il trasferimento del mercato o della fiera,  la  modifica  della
dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero  dei
posteggi e lo spostamento della data di  svolgimento  del  mercato  o
della fiera sono disposti dal comune,  sentite  le  associazioni  dei
consumatori   e   le   organizzazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative a livello nazionale. 
  2.  Il  trasferimento  del  mercato  o  della  fiera  temporaneo  o
definitivo in altra sede o altro giorno e' disposto dal comune per: 
  a) motivi di pubblico interesse; 
  b) cause di forza maggiore; 
  c) limitazioni e  vincoli  imposti  da  motivi  di  viabilita',  di
traffico o igienico-sanitari. 
  3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in
altra sede,  il  comune  per  la  riassegnazione  dei  posteggi  agli
operatori gia' titolari  di  concessioni  tiene  conto  dei  seguenti
criteri: 
  a) anzianita' di presenza su base annua; nel caso di  subentro,  si
considerano le presenze del cedente; 
  b)  anzianita'  di  inizio  dell'attivita'  di  commercio  su  aree
pubbliche, nel rispetto di quanto stabilito all'Intesa; 
  c)  dimensioni  e  caratteristiche  dei  posteggi  disponibili,  in
relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di
attrezzatura di vendita. 
  4. Nel caso di trasferimento parziale del  mercato  o  della  fiera
relativamente ai posteggi  il  comune  individua  ulteriori  aree  da
destinare  ai  soggetti   che   operano   nella   zona   oggetto   di
trasferimento. La  riassegnazione  dei  posteggi  e'  effettuata  nel
rispetto dei criteri di cui al comma 3.