Art. 30 Trasferimento dei mercati 1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal comune, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno e' disposto dal comune per: a) motivi di pubblico interesse; b) cause di forza maggiore; c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilita', di traffico o igienico-sanitari. 3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori gia' titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri: a) anzianita' di presenza su base annua; nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente; b) anzianita' di inizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto stabilito all'Intesa; c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita. 4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi e' effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.