Art. 31 Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche 1. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono: a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento; b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi; c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze; d) alla definizione di eventuali priorita' integrative; e) alle eventuali determinazioni di cui all'art. 34; f) alle determinazioni in materia di posteggi per produttori agricoli di cui al decreto legislativo n. 228/2001; g) alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante; h) alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio e' vietato o sottoposto a condizioni particolari; i) alla determinazione degli orari di vendita; j) alle norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, decreto legislativo n. 114/1998, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio; k) alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio; l) alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato; m) alla definizione dei criteri di computo delle presenze; n) al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza; o) alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate ai sensi dell'art. 28, comma 17, decreto legislativo n. 114/1998. 2. I comuni stabiliscono altresi': a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica; b) le modalita' di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare; c) le modalita' tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi; d) le modalita' tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto. 3. L'esercizio del commercio in forma itinerante puo' essere vietato dai comuni solo in aree predeterminate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilita' estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse.