Art. 31 
 
               Provvedimenti comunali per il commercio 
                        sulle aree pubbliche 
 
  1. I comuni, entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sentite  le  associazioni  di  categoria
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  e  quelle   dei
consumatori, procedono al riordino del settore del  commercio  ed  in
particolare provvedono: 
  a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori  mercato
esistenti  o  da  istituire,  trasferire  di  luogo,   modificare   o
razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento; 
  b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree  e  numero
ed ampiezza dei posteggi; 
  c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico,  previa
approfondita indagine delle esigenze; 
  d) alla definizione di eventuali priorita' integrative; 
  e) alle eventuali determinazioni di cui all'art. 34; 
  f) alle  determinazioni  in  materia  di  posteggi  per  produttori
agricoli di cui al decreto legislativo n. 228/2001; 
  g) alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante; 
  h)  alle  determinazioni  in  materia   di   aree   aventi   valore
archeologico, artistico e  ambientale  nelle  quali  l'esercizio  del
commercio e' vietato o sottoposto a condizioni particolari; 
  i) alla determinazione degli orari di vendita; 
  j) alle norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, decreto
legislativo  n.  114/1998,  comprese  quelle  relative  al  rilascio,
sospensione, revoca  delle  autorizzazioni  e  delle  concessioni  di
posteggio; 
  k) alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio; 
  l) alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi  fuori
mercato; 
  m) alla definizione dei criteri di computo delle presenze; 
  n) al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie  di
presenza; 
  o) alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia  di  tributi
ed entrate ai sensi dell'art. 28, comma 17,  decreto  legislativo  n.
114/1998. 
  2. I comuni stabiliscono altresi': 
  a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione  del  loro  numero
progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica; 
  b) le modalita' di accesso degli operatori al mercato o fiera e  la
regolazione della circolazione pedonale e veicolare; 
  c)   le   modalita'   tecniche   di   assegnazione   dei   posteggi
occasionalmente liberi; 
  d) le modalita' tecniche di assegnazione dei posteggi  nelle  fiere
agli aventi diritto. 
  3. L'esercizio  del  commercio  in  forma  itinerante  puo'  essere
vietato dai comuni solo in aree predeterminate, per motivi di  tutela
del patrimonio storico,  archeologico,  artistico  e  ambientale,  di
sicurezza nella circolazione stradale, di tutela  igienico-sanitaria,
di compatibilita' estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed
altri motivi di pubblico interesse.