Art. 32 
 
               Mercatini dell'usato, dell'antiquariato 
                         e del collezionismo 
 
  1. I comuni, sentite le organizzazioni  di  categoria  maggiormente
rappresentative a  livello  nazionale,  possono  istituire  mercatini
dell'usato,  dell'antiquariato  e  del  collezionismo  come  definiti
dall'art. 10, comma 1, lettera i). 
  2. Ai mercatini di cui al comma 1, partecipano: 
  a) gli operatori che esercitano  l'attivita'  commerciale  in  modo
professionale  ai  quali  si  applicano  tutte   le   norme   vigenti
sull'attivita' commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso
il rilascio dei titoli autorizzatori; 
  b) gli operatori che non esercitano l'attivita' commerciale in modo
professionale di cui all'art. 22. 
  3.  I  comuni  in  cui  si   svolgono   i   mercatini   dell'usato,
dell'antiquariato  e  del  collezionismo  tengono  un  elenco   delle
presenze distinto fra i soggetti di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
comma 2 che partecipano a tali manifestazioni e distinguono lo spazio
espositivo destinato  agli  operatori  non  professionali  da  quello
destinato ai commercianti. 
  4.   L'istituzione   dei   mercatini   dell'antiquariato   e    del
collezionismo e' deliberata dal comune che ne approva il regolamento. 
  5. Il comune puo'  affidare  la  gestione  dei  mercatini  ad  enti
pubblici, a soggetti privati o ad associazioni di categoria,  con  le
modalita' e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 4. 
  6. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e  oggetti
di antichita' o di interesse storico o archeologico di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2012,  n.  137)
e'   necessaria,   nell'ambito   dei   mercatini,    l'autorizzazione
commerciale prevista dalla specifica normativa vigente in materia.