Art. 32 Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo 1. I comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono istituire mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo come definiti dall'art. 10, comma 1, lettera i). 2. Ai mercatini di cui al comma 1, partecipano: a) gli operatori che esercitano l'attivita' commerciale in modo professionale ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attivita' commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori; b) gli operatori che non esercitano l'attivita' commerciale in modo professionale di cui all'art. 22. 3. I comuni in cui si svolgono i mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo tengono un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che partecipano a tali manifestazioni e distinguono lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti. 4. L'istituzione dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo e' deliberata dal comune che ne approva il regolamento. 5. Il comune puo' affidare la gestione dei mercatini ad enti pubblici, a soggetti privati o ad associazioni di categoria, con le modalita' e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 4. 6. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichita' o di interesse storico o archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2012, n. 137) e' necessaria, nell'ambito dei mercatini, l'autorizzazione commerciale prevista dalla specifica normativa vigente in materia.