Art. 34 Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche 1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito della banca dati di cui all'art. 37, il calendario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio. 2. I comuni inseriscono e aggiornano nella banca dati di cui all'art. 37 i dati relativi ai mercati e fiere presenti sul proprio territorio.