Art. 34 
 
              Calendario regionale delle manifestazioni 
                          su aree pubbliche 
 
  1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito della banca dati  di
cui all'art. 37, il calendario regionale dei mercati  e  delle  fiere
con   indicazione   della   denominazione,   della    localizzazione,
dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi,  della  durata  di
svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura  e,  nell'ipotesi  di
mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio. 
  2. I comuni inseriscono  e  aggiornano  nella  banca  dati  di  cui
all'art. 37 i dati relativi ai mercati e fiere presenti  sul  proprio
territorio.