Art. 37 Funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale 1. La regione, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, svolge, inoltre, le seguenti funzioni di amministrazione attiva che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale: a) il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale; b) la definizione del calendario regionale dei mercati e delle fiere presenti sul territorio regionale; c) il riconoscimento di ente fieristico regionale. 2. La Giunta regionale istituisce senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, presso la struttura competente in materia di commercio, una banca dati di interesse regionale che contiene: a) il calendario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio; b) i dati relativi al numero e al tipo delle autorizzazioni rilasciate, per mercato o fiera, dichiarate decadute e sospese, cessate, revocate e trasferite, con indicazione dell'eventuale posteggio; c) i provvedimenti comunali di riordino del settore di cui all'art. 31; d) un elenco regionale meramente ricognitivo delle imprese che esercitano le attivita' commerciali su aree pubbliche e le informazioni necessarie a determinare la consistenza e le caratteristiche strutturali e funzionali della rete di tali attivita' commerciali sul territorio; e) i dati contenenti la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni. 3. La banca dati e' aggiornata periodicamente con il flusso dei dati trasmessi dai comuni, dal sistema camerale, dalle associazioni di categoria e dalle imprese interessate.