Art. 37 
 
               Funzioni amministrative che richiedono 
              l'esercizio unitario a livello regionale 
 
  1. La regione, ai sensi dell'art. 118 della  Costituzione,  svolge,
inoltre,  le  seguenti  funzioni  di   amministrazione   attiva   che
richiedono l'esercizio unitario a livello regionale: 
  a) il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche di  rilevanza
internazionale, nazionale e regionale; 
  b) la definizione del calendario  regionale  dei  mercati  e  delle
fiere presenti sul territorio regionale; 
  c) il riconoscimento di ente fieristico regionale. 
  2. La Giunta regionale istituisce senza oneri aggiuntivi  a  carico
del bilancio regionale, presso la struttura competente in materia  di
commercio, una banca dati di interesse regionale che contiene: 
  a)  il  calendario  regionale  dei  mercati  e  delle   fiere   con
indicazione della denominazione, della 
  localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei  posteggi,
della durata di svolgimento, dell'orario di apertura  e  chiusura  e,
nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo  dell'assegnatario  del
posteggio; 
  b) i dati  relativi  al  numero  e  al  tipo  delle  autorizzazioni
rilasciate, per mercato  o  fiera,  dichiarate  decadute  e  sospese,
cessate,  revocate  e  trasferite,  con  indicazione   dell'eventuale
posteggio; 
  c) i provvedimenti comunali di riordino del settore di cui all'art.
31; 
  d) un elenco regionale  meramente  ricognitivo  delle  imprese  che
esercitano  le  attivita'  commerciali  su  aree   pubbliche   e   le
informazioni  necessarie  a   determinare   la   consistenza   e   le
caratteristiche strutturali e funzionali della rete di tali attivita'
commerciali sul territorio; 
  e) i  dati  contenenti  la  stima  dell'afflusso  dei  consumatori,
residenti e turisti, alle varie manifestazioni. 
  3. La banca dati e' aggiornata periodicamente  con  il  flusso  dei
dati trasmessi dai comuni, dal sistema camerale,  dalle  associazioni
di categoria e dalle imprese interessate.