Art. 39 Autorita' competente 1. Per le violazioni di cui al presente Titolo l'autorita' competente per la vigilanza, per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, per la ricezione degli eventuali scritti difensivi, per l'emissione della prevista ordinanza di ingiunzione, per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione amministrativa o degli altri titoli abilitanti, e' individuata nel sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni.