Art. 39 
 
                        Autorita' competente 
 
  1.  Per  le  violazioni  di  cui  al  presente  Titolo  l'autorita'
competente  per  la  vigilanza,  per  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative e pecuniarie, per la ricezione degli eventuali scritti
difensivi, per l'emissione della prevista ordinanza  di  ingiunzione,
per  l'adozione  dei  provvedimenti  di  sospensione  o   di   revoca
dell'autorizzazione amministrativa o degli altri  titoli  abilitanti,
e' individuata nel sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo  le
violazioni.