Art. 40 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente  legge  non  discendono  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli adempimenti disposti, dalla presente legge si provvede  con
le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'   previste   a
legislazione vigente, assicurando l'invarianza  della  spesa  per  il
bilancio  della  Regione  Abruzzo  e  delle   altre   amministrazioni
pubbliche interessate.