Art. 40 Norma finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli adempimenti disposti, dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.