Art. 42 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  in
versione telematica (BURAT). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  «Bollettino
Ufficiale della regione». 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
 
    L'Aquila, 30 agosto 2016 
 
                              D'ALFONSO 
 
  (Omissis).