Art. 42 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). La presente legge regionale sara' pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della regione». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 30 agosto 2016 D'ALFONSO (Omissis).