Art. 9 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano  agli  operatori
di  commercio  operanti  in  Abruzzo  su  aree   pubbliche   nonche',
limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi  ed  alle  soste,  ai
produttori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.
228 (Orientamento e modernizzazione del  settore  agricolo,  a  norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).