Art. 9 Ambito di applicazione 1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano agli operatori di commercio operanti in Abruzzo su aree pubbliche nonche', limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).