Art. 3 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 1. L'art. 3 della legge regionale n. 11/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Denominazioni storiche e segnali di localizzazione territoriale). - 1. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2 sono previste misure di sostegno al ripristino delle denominazioni storiche dei comuni in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana, nonche' allo svolgimento di ricerche sulla toponomastica locale finalizzate all'apposizione di segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti.».