Art. 6 Modifiche all'art. 6 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 le parole «tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser» sono sostituite dalle seguenti: «valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1.». 2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno». 3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009, dopo le parole «ed il settore di intervento.» sono inserite le seguenti: «Lo Statuto deve evidenziare fra gli scopi del soggetto richiedente il perseguimento della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1.». 4. All'inizio del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 sono inserite le parole: «Ad eccezione delle pubbliche amministrazioni». 5. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 e' aggiunto il seguente: «5-bis). La giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, i criteri e le modalita' per l'iscrizione al registro.». 6. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 e' sostituita dalla seguente: «Art. 6 (Istituzione del registro regionale delle associazioni di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale)».