Art. 10 Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 1. Al fine di procedere all'alienazione degli immobili siti rispettivamente in Alessandria, via Amendola n. 1 e Torino, via Maria Vittoria n. 35 non piu' strumentali a fini istituzionali, l'allegato D, di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), e' sostituito dall'allegato 1 alla presente legge. 2. Al termine del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015 sono aggiunti i seguenti periodi: «La Regione, in caso di dismissione di un immobile elencato nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento, al fine di contemperare eventuali esigenze di interesse pubblico all'acquisizione della proprieta' dell'immobile regionale manifestato da un'altra amministrazione pubblica, tra quelle di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tratta direttamente con la predetta amministrazione portatrice dell'interesse pubblico manifestato, favorendone l'acquisto al prezzo base stimato e approvato dalla Regione stessa. Nel caso di mancanza dell'interesse pubblico riconosciuto o di mancato accordo sul prezzo base stimato e approvato dalla Regione, l'alienazione avviene mediante offerta sul mercato e procedure ad evidenza pubblica.».