Art. 10 
 
         Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 
 
  1.  Al  fine  di  procedere  all'alienazione  degli  immobili  siti
rispettivamente in Alessandria, via Amendola n. 1 e Torino, via Maria
Vittoria n. 35 non piu' strumentali a fini istituzionali,  l'allegato
D, di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale 14  maggio  2015,
n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), e' sostituito dall'allegato
1 alla presente legge. 
  2. Al termine  del  comma  2  dell'art.  6  della  legge  regionale
n. 9/2015 sono aggiunti i seguenti periodi: 
  «La Regione, in caso di dismissione di  un  immobile  elencato  nel
Piano regionale delle alienazioni  e  valorizzazioni  del  patrimonio
immobiliare, nel rispetto dei principi di trasparenza  e  parita'  di
trattamento, al fine di contemperare eventuali esigenze di  interesse
pubblico all'acquisizione della  proprieta'  dell'immobile  regionale
manifestato da un'altra amministrazione pubblica, tra quelle  di  cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche),  tratta  direttamente  con  la  predetta
amministrazione  portatrice  dell'interesse   pubblico   manifestato,
favorendone l'acquisto al  prezzo  base  stimato  e  approvato  dalla
Regione  stessa.  Nel  caso  di  mancanza   dell'interesse   pubblico
riconosciuto o di mancato accordo sul prezzo base stimato e approvato
dalla Regione, l'alienazione avviene mediante offerta sul  mercato  e
procedure ad evidenza pubblica.».