Art. 13 Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico) e' inserito il seguente: «Art. 6-ter. (Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizione di particolare disagio). - 1. La costituzione di parte civile nei giudizi penali relativi a reati, di cui all'art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al Difensore civico regionale. 2. L'Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.».