Art. 13 
 
        Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 
 
  1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale 9 dicembre 1981,  n.  50
(Istituzione  dell'Ufficio  del  Difensore  civico)  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  6-ter.  (Assistenza  e  tutela  a  favore  dei  soggetti  in
condizione di particolare disagio). - 1.  La  costituzione  di  parte
civile nei giudizi penali relativi a reati, di cui all'art. 36  della
legge  5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle  persone  handicappate),
compete al Difensore civico regionale. 
  2.  L'Avvocatura  regionale  assiste   il   Difensore   civico   in
giudizio.».