Art. 14 Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 1. Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicita' dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte) le parole «iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale» sono soppresse. 2. Al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1983 dopo la parola «pubblicazione» si aggiunge la parola «telematica». 3. Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1983 e' abrogato.