Art. 14 
 
       Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 
 
  1. Al primo comma dell'art. 7 della  legge  regionale  5  settembre
1983, n. 16 (Norme per la  pubblicita'  dello  stato  patrimoniale  e
tributario dei Consiglieri regionali e degli amministratori  di  enti
ed istituti operanti nell'ambito della Regione  Piemonte)  le  parole
«iscritti nelle  liste  elettorali  per  le  elezioni  del  Consiglio
Regionale» sono soppresse. 
  2. Al secondo comma dell'art. 7 della  legge  regionale  n. 16/1983
dopo la parola «pubblicazione» si aggiunge la parola «telematica». 
  3. Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1983  e'
abrogato.