Art. 15 Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte) e' sostituito dal seguente: «3. La struttura, che ha predisposto l'atto, individua le parti dello stesso da non diffondere per motivi di privacy ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).». 2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2010 sono abrogati.