Art. 15 
 
        Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.
22 (Istituzione del Bollettino  Ufficiale  telematico  della  Regione
Piemonte) e' sostituito dal seguente: 
  «3. La struttura, che ha predisposto  l'atto,  individua  le  parti
dello stesso da non diffondere per motivi di  privacy  ai  sensi  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali).». 
  2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della legge  regionale  n. 22/2010
sono abrogati.