Art. 17 
 
              Ufficio di supporto di direzione politica 
 
  1.  La  durata  dei  contratti  di  lavoro  subordinato   a   tempo
determinato del personale di cui alle  leggi  regionali  1°  dicembre
1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di  comunicazione
e sull'ordinamento del personale assegnato) e 8 giugno  1981,  n.  20
(Assegnazione di personale  ai  Gruppi  consiliari)  e  di  cui  agli
articoli 14 e 15 comma 3 della legge regionale 28 luglio 2008, n.  23
(Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale) e di cui all'art. 12  della
legge regionale  26  ottobre  2009,  n.  25  (Interventi  a  sostegno
dell'informazione e  della  comunicazione  istituzionale  via  radio,
televisione, cinema e informatica) non  puo'  eccedere  quella  della
legislatura nel corso della quale sono sottoscritti, stante la natura
fiduciaria delle prestazioni lavorative.