Art. 17 Ufficio di supporto di direzione politica 1. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale di cui alle leggi regionali 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e di cui agli articoli 14 e 15 comma 3 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e di cui all'art. 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) non puo' eccedere quella della legislatura nel corso della quale sono sottoscritti, stante la natura fiduciaria delle prestazioni lavorative.