Art. 18 Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica) le parole «e' possibile derogare il limite di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e della legge regionale n. 39/1998, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro con soggetti esterni all'amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «e' possibile derogare il limite di cui all'art. 1, commi 5 e 5-bis, della legge regionale n. 39/1998 e di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2016 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso di deroga di cui al comma 2, non e' possibile stipulare contratti di lavoro con soggetti esterni con i quali l'amministrazione regionale ovvero i gruppi consiliari non hanno stipulato un contratto nel corso della X legislatura.».