Art. 18 
 
        Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 21  gennaio  2016,
n. 1 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi della  politica)
le parole «e' possibile derogare il limite di cui all'art.  3,  comma
2, della legge regionale  8  giugno  1981,  n.  20  (Assegnazione  di
personale ai Gruppi consiliari) e della legge  regionale  n. 39/1998,
fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro  con
soggetti esterni all'amministrazione regionale» sono sostituite dalle
seguenti: «e' possibile derogare il limite di cui all'art. 1, commi 5
e 5-bis, della legge regionale n. 39/1998 e di cui all'art. 3,  comma
2, della legge regionale  8  giugno  1981,  n.  20  (Assegnazione  di
personale ai Gruppi consiliari).». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2016  e'
aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Nel caso di deroga di cui al  comma  2,  non  e'  possibile
stipulare contratti di  lavoro  con  soggetti  esterni  con  i  quali
l'amministrazione regionale ovvero  i  gruppi  consiliari  non  hanno
stipulato un contratto nel corso della X legislatura.».